IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  5  della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4
concernente "Norme di integrazione alle  provvidenze  statali  per  i
ciechi civili", modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 23
agosto 1976, n. 24, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Le  domande  rispondenti  ai  requisiti  stabiliti dai precedenti
commi sono trasmesse dal servizio attivita' socio-assistenziali della
Provincia alla commissione sanitaria competente a norma dell'articolo
6 entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse".