IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente "Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili", modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le domande rispondenti ai requisiti stabiliti dai precedenti commi sono trasmesse dal servizio attivita' socio-assistenziali della Provincia alla commissione sanitaria competente a norma dell'articolo 6 entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse".